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Data Titolo Sezione Autore
30/04/2018 L’assegnazione agevolata di beni ai soci si dichiara nel quadro RQ del modello REDDITI 2018 S.M.Perego
04/11/2015 L’assegnazione dei beni ai soci passa tramite la costituzione di una società semplice S.M.Perego
12/10/2016 L’assemblea dei soci è sovrana nelle associazioni S.M.Perego
05/11/2015 L’assicurazione applica la ritenuta in acconto S.M.Perego
12/05/2016 L’assoggettamento all’IRAP per i professionisti non trova pace S.M.Perego
12/10/2015 L’atto di costituzione del trust escluso dalle imposte ipotecarie e catastali S.M.Perego
23/05/2017 L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità S.M.Perego
05/09/2016 L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aumenta i propri poteri S.M.Perego
08/03/2017 L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile S.M.Perego
16/10/2015 L’avviamento subisce una variazione alle percentuali di ammortamento S.M.Perego

Records 1191 to 1200 of 2397
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Titolo: L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES   Data : 05/02/2019
L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES
L'art. 4 co. 1-bis del DM 19.2.2007, attuativo dell'art. 1 co. 349 della L. 296/2006, stabilisce che, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente che intende avvalersi delle detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici deve trasmettere telematicamente all'ENEA i dati relativi agli interventi realizzati dai quali è possibile desumere il risparmio energetico ottenuto.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'omessa trasmissione della comunicazione all'ENEA rappresenta una causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell'agevolazione, sanabile mediante l'istituto della c.d. "remissione in bonis" di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 (in tal senso, C.T. Prov. Novara 6.2.2017 n. 24/2/2017).
Di opinione diversa è la C.T. Reg. Milano, secondo cui l'omesso invio della comunicazione all'ENEA entro i termini non pregiudica la spettanza del beneficio fiscale in quanto l'adempimento ha natura formale, tanto più se vengono dimostrati l'esecuzione dei lavori e il sostenimento delle spese (da ultimo, C.T. Reg. Milano 5.12.2018 n. 5330/9).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.2.2019 - "La legittimità della detrazione non dipende dalla comunicazione all’ENEA" - Zeni

Sezione:   Autore : S.M.Perego