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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2017 Nella manovra correttiva un taglio alla detrazione IVA S.M.Perego
13/06/2019 Nella richiesta dati ISA massiva gli intermediari sono esclusi in quanto non possono prelevare i propri dati S.M.Perego
16/12/2016 Nelle bozze della C.U. richiesti maggiori dati per l’anno 2016 S.M.Perego
11/11/2015 Nelle visure catastali anche i metri quadri catastali ai fini TARI S.M.Perego
10/03/2017 Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list S.M.Perego
14/06/2016 Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti S.M.Perego
26/06/2017 Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario S.M.Perego
21/10/2015 Nessun aumento nel 2016 al contributo INPS ex L. 335/95 S.M.Perego
24/03/2016 Nessun aumento per il 2016 dei tributi locali S.M.Perego
06/02/2018 Nessun aumento sui tributi locali anche per il 2018 S.M.Perego

Records 1571 to 1580 of 2397
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Titolo: L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES   Data : 05/02/2019
L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES
L'art. 4 co. 1-bis del DM 19.2.2007, attuativo dell'art. 1 co. 349 della L. 296/2006, stabilisce che, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente che intende avvalersi delle detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici deve trasmettere telematicamente all'ENEA i dati relativi agli interventi realizzati dai quali è possibile desumere il risparmio energetico ottenuto.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'omessa trasmissione della comunicazione all'ENEA rappresenta una causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell'agevolazione, sanabile mediante l'istituto della c.d. "remissione in bonis" di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 (in tal senso, C.T. Prov. Novara 6.2.2017 n. 24/2/2017).
Di opinione diversa è la C.T. Reg. Milano, secondo cui l'omesso invio della comunicazione all'ENEA entro i termini non pregiudica la spettanza del beneficio fiscale in quanto l'adempimento ha natura formale, tanto più se vengono dimostrati l'esecuzione dei lavori e il sostenimento delle spese (da ultimo, C.T. Reg. Milano 5.12.2018 n. 5330/9).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.2.2019 - "La legittimità della detrazione non dipende dalla comunicazione all’ENEA" - Zeni

Sezione:   Autore : S.M.Perego