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02/08/2018 Conservazione delle fatture elettroniche. Servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – dubbi sul minimo ritardo S.M.Perego
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17/07/2018 Comunicazione invio dati fatture – Ennesima bufala S.M.Perego
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20/07/2018 Autotrasportatori Al via le correttive nei termini S.M.Perego
20/07/2018 Fatturazione elettronica – Intermediari in difficoltà e privi di qualsiasi informazione S.M.Perego
20/07/2018 Omessa dichiarazione Iva – C’è tempo sino al 30.7.2018 S.M.Perego

Records 1961 to 1970 of 2397
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Titolo: L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES   Data : 05/02/2019
L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES
L'art. 4 co. 1-bis del DM 19.2.2007, attuativo dell'art. 1 co. 349 della L. 296/2006, stabilisce che, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente che intende avvalersi delle detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici deve trasmettere telematicamente all'ENEA i dati relativi agli interventi realizzati dai quali è possibile desumere il risparmio energetico ottenuto.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'omessa trasmissione della comunicazione all'ENEA rappresenta una causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell'agevolazione, sanabile mediante l'istituto della c.d. "remissione in bonis" di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 (in tal senso, C.T. Prov. Novara 6.2.2017 n. 24/2/2017).
Di opinione diversa è la C.T. Reg. Milano, secondo cui l'omesso invio della comunicazione all'ENEA entro i termini non pregiudica la spettanza del beneficio fiscale in quanto l'adempimento ha natura formale, tanto più se vengono dimostrati l'esecuzione dei lavori e il sostenimento delle spese (da ultimo, C.T. Reg. Milano 5.12.2018 n. 5330/9).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.2.2019 - "La legittimità della detrazione non dipende dalla comunicazione all’ENEA" - Zeni

Sezione:   Autore : S.M.Perego