Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/04/2009 Iscrizione elenco 5 x mille news S.M.Perego
15/04/2009 Nuove scadenze fiscali news S.M.Perego
24/04/2009 Risposta a quesiti mod. 730 news S.M.Perego
28/04/2009 IVA PER CASSA OPERATIVA news S.M.Perego
17/06/2009 Riduzione interessi su rateizzazione imposte sui redditi news S.M.Perego
18/05/2009 Nuovi controlli Entratel news S.M.Perego
11/06/2009 Istanze IRAP - differimento dei termini news S.M.Perego
07/05/2009 Software Controllo - Versione 130 x Entratel news S.M.Perego
18/05/2009 Comunicato stampa Agenzia delle Entrate news S. M. Perego
27/05/2009 Software Gerico 2009 news S.M.Perego

Records 2261 to 2270 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES   Data : 05/02/2019
L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES
L'art. 4 co. 1-bis del DM 19.2.2007, attuativo dell'art. 1 co. 349 della L. 296/2006, stabilisce che, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente che intende avvalersi delle detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici deve trasmettere telematicamente all'ENEA i dati relativi agli interventi realizzati dai quali è possibile desumere il risparmio energetico ottenuto.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'omessa trasmissione della comunicazione all'ENEA rappresenta una causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell'agevolazione, sanabile mediante l'istituto della c.d. "remissione in bonis" di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 (in tal senso, C.T. Prov. Novara 6.2.2017 n. 24/2/2017).
Di opinione diversa è la C.T. Reg. Milano, secondo cui l'omesso invio della comunicazione all'ENEA entro i termini non pregiudica la spettanza del beneficio fiscale in quanto l'adempimento ha natura formale, tanto più se vengono dimostrati l'esecuzione dei lavori e il sostenimento delle spese (da ultimo, C.T. Reg. Milano 5.12.2018 n. 5330/9).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.2.2019 - "La legittimità della detrazione non dipende dalla comunicazione all’ENEA" - Zeni

Sezione:   Autore : S.M.Perego