Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
10/10/2014 Pagamento F24 dal 1.102014 news S.M.Perego
17/11/2014 Calcolo saldo IMU terreni montani e collinari news S.M.Perego
11/11/2014 730 Precompilato news S.M.Perego
11/11/2014 Riforma del Catasto news S.M.Perego
12/11/2014 Iscrizione all'archivio VIES news S.M.Perego
12/11/2014 Comunicazione annuale delle detrazioni fiscli del 65% news S.M.Perego
12/11/2014 Semplificazioni in materia edilizia news S.M.Perego
27/11/2014 Comunicazioni Black listi di ottobre incerte news S.M.Perego
14/11/2014 Ravvedimento IMU news S.M.Perego
27/11/2014 Pagamento agli Autotrasportatori - Stopo al denaro contante news S.M.Perego

Records 2381 to 2390 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES   Data : 05/02/2019
L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES
L'art. 4 co. 1-bis del DM 19.2.2007, attuativo dell'art. 1 co. 349 della L. 296/2006, stabilisce che, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente che intende avvalersi delle detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici deve trasmettere telematicamente all'ENEA i dati relativi agli interventi realizzati dai quali è possibile desumere il risparmio energetico ottenuto.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'omessa trasmissione della comunicazione all'ENEA rappresenta una causa di decadenza dal diritto di beneficiare dell'agevolazione, sanabile mediante l'istituto della c.d. "remissione in bonis" di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 (in tal senso, C.T. Prov. Novara 6.2.2017 n. 24/2/2017).
Di opinione diversa è la C.T. Reg. Milano, secondo cui l'omesso invio della comunicazione all'ENEA entro i termini non pregiudica la spettanza del beneficio fiscale in quanto l'adempimento ha natura formale, tanto più se vengono dimostrati l'esecuzione dei lavori e il sostenimento delle spese (da ultimo, C.T. Reg. Milano 5.12.2018 n. 5330/9).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.2.2019 - "La legittimità della detrazione non dipende dalla comunicazione all’ENEA" - Zeni

Sezione:   Autore : S.M.Perego