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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Esterometro entro il 28 febbraio 2019   Data : 05/02/2019
Esterometro entro il 28 febbraio 2019
Ai sensi dell'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere deve essere trasmessa con cadenza mensile.
La prima comunicazione, riguardante i dati delle operazioni con controparti non residenti e non stabilite, relative al mese di gennaio 2019, dovrà essere inviata entro il 28.2.2019.
Entro il medesimo termine dovrà essere inviata l'ultima comunicazione dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. "spesometro"), con riferimento ai dati delle operazioni del secondo semestre 2018 o del quarto trimestre 2018.
Peraltro, le modalità di compilazione e invio delle due comunicazioni sono le medesime.
Ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, l'invio dei dati non è dovuto se l'operazione è stata documentata mediante fattura elettronica o bolletta doganale.
Tuttavia, la possibilità di assolvere l'obbligo comunicativo mediante l'invio della fattura elettronica sul Sistema di Interscambio riguarda le sole fatture emesse e presuppone che la fattura sia trasmessa al momento di effettuazione dell'operazione. Tale modalità di assolvimento dell'obbligo non sembra ammissibile, invece, per le operazioni passive.
Si osserva, infine, che nell'ambito della comunicazione dovrebbero essere incluse le vendite a distanza "sotto soglia" nei confronti di privati stabiliti in altro Stato UE, laddove l'operazione sia soggetta a IVA in Italia.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.2.2019 - "L’esterometro misura gli acquisti da soggetti non stabiliti" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego