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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Esterometro entro il 28 febbraio 2019   Data : 05/02/2019
Esterometro entro il 28 febbraio 2019
Ai sensi dell'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere deve essere trasmessa con cadenza mensile.
La prima comunicazione, riguardante i dati delle operazioni con controparti non residenti e non stabilite, relative al mese di gennaio 2019, dovrà essere inviata entro il 28.2.2019.
Entro il medesimo termine dovrà essere inviata l'ultima comunicazione dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. "spesometro"), con riferimento ai dati delle operazioni del secondo semestre 2018 o del quarto trimestre 2018.
Peraltro, le modalità di compilazione e invio delle due comunicazioni sono le medesime.
Ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, l'invio dei dati non è dovuto se l'operazione è stata documentata mediante fattura elettronica o bolletta doganale.
Tuttavia, la possibilità di assolvere l'obbligo comunicativo mediante l'invio della fattura elettronica sul Sistema di Interscambio riguarda le sole fatture emesse e presuppone che la fattura sia trasmessa al momento di effettuazione dell'operazione. Tale modalità di assolvimento dell'obbligo non sembra ammissibile, invece, per le operazioni passive.
Si osserva, infine, che nell'ambito della comunicazione dovrebbero essere incluse le vendite a distanza "sotto soglia" nei confronti di privati stabiliti in altro Stato UE, laddove l'operazione sia soggetta a IVA in Italia.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.2.2019 - "L’esterometro misura gli acquisti da soggetti non stabiliti" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego