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Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: Esterometro entro il 28 febbraio 2019   Data : 05/02/2019
Esterometro entro il 28 febbraio 2019
Ai sensi dell'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere deve essere trasmessa con cadenza mensile.
La prima comunicazione, riguardante i dati delle operazioni con controparti non residenti e non stabilite, relative al mese di gennaio 2019, dovrà essere inviata entro il 28.2.2019.
Entro il medesimo termine dovrà essere inviata l'ultima comunicazione dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. "spesometro"), con riferimento ai dati delle operazioni del secondo semestre 2018 o del quarto trimestre 2018.
Peraltro, le modalità di compilazione e invio delle due comunicazioni sono le medesime.
Ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, l'invio dei dati non è dovuto se l'operazione è stata documentata mediante fattura elettronica o bolletta doganale.
Tuttavia, la possibilità di assolvere l'obbligo comunicativo mediante l'invio della fattura elettronica sul Sistema di Interscambio riguarda le sole fatture emesse e presuppone che la fattura sia trasmessa al momento di effettuazione dell'operazione. Tale modalità di assolvimento dell'obbligo non sembra ammissibile, invece, per le operazioni passive.
Si osserva, infine, che nell'ambito della comunicazione dovrebbero essere incluse le vendite a distanza "sotto soglia" nei confronti di privati stabiliti in altro Stato UE, laddove l'operazione sia soggetta a IVA in Italia.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.2.2019 - "L’esterometro misura gli acquisti da soggetti non stabiliti" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego