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15/06/2015 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E DEI VERSAMENTI - SANZIONI APPLICABILI S.M.Perego
15/06/2015 Registrazione contratti di locazione S.M.Perego
18/06/2015 Con il c.d. S.M.Perego
18/06/2015 Spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento a strutture sportive per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni S.M.Perego
18/06/2015 Possibile il ravvedimento operoso del primo acconto IMU e TASI S.M.Perego
19/06/2015 Il rischio nascosto nel nostro lavoro S.M.Perego
24/06/2015 IRAP - Novità dello schema di DLgs all'esame del Consiglio dei Ministri S.M.Perego
24/06/2015 Scade il 30.6.2015 la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate S.M.Perego
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Titolo: Esterometro entro il 28 febbraio 2019   Data : 05/02/2019
Esterometro entro il 28 febbraio 2019
Ai sensi dell'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere deve essere trasmessa con cadenza mensile.
La prima comunicazione, riguardante i dati delle operazioni con controparti non residenti e non stabilite, relative al mese di gennaio 2019, dovrà essere inviata entro il 28.2.2019.
Entro il medesimo termine dovrà essere inviata l'ultima comunicazione dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. "spesometro"), con riferimento ai dati delle operazioni del secondo semestre 2018 o del quarto trimestre 2018.
Peraltro, le modalità di compilazione e invio delle due comunicazioni sono le medesime.
Ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, l'invio dei dati non è dovuto se l'operazione è stata documentata mediante fattura elettronica o bolletta doganale.
Tuttavia, la possibilità di assolvere l'obbligo comunicativo mediante l'invio della fattura elettronica sul Sistema di Interscambio riguarda le sole fatture emesse e presuppone che la fattura sia trasmessa al momento di effettuazione dell'operazione. Tale modalità di assolvimento dell'obbligo non sembra ammissibile, invece, per le operazioni passive.
Si osserva, infine, che nell'ambito della comunicazione dovrebbero essere incluse le vendite a distanza "sotto soglia" nei confronti di privati stabiliti in altro Stato UE, laddove l'operazione sia soggetta a IVA in Italia.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.2.2019 - "L’esterometro misura gli acquisti da soggetti non stabiliti" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego