Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio a seguito del decesso del contribuente S.M.Perego
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Accertati i compensi certificati dai sostituti d'imposta e dallo spesometro S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego

Records 291 to 300 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Esterometro entro il 28 febbraio 2019   Data : 05/02/2019
Esterometro entro il 28 febbraio 2019
Ai sensi dell'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere deve essere trasmessa con cadenza mensile.
La prima comunicazione, riguardante i dati delle operazioni con controparti non residenti e non stabilite, relative al mese di gennaio 2019, dovrà essere inviata entro il 28.2.2019.
Entro il medesimo termine dovrà essere inviata l'ultima comunicazione dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. "spesometro"), con riferimento ai dati delle operazioni del secondo semestre 2018 o del quarto trimestre 2018.
Peraltro, le modalità di compilazione e invio delle due comunicazioni sono le medesime.
Ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, l'invio dei dati non è dovuto se l'operazione è stata documentata mediante fattura elettronica o bolletta doganale.
Tuttavia, la possibilità di assolvere l'obbligo comunicativo mediante l'invio della fattura elettronica sul Sistema di Interscambio riguarda le sole fatture emesse e presuppone che la fattura sia trasmessa al momento di effettuazione dell'operazione. Tale modalità di assolvimento dell'obbligo non sembra ammissibile, invece, per le operazioni passive.
Si osserva, infine, che nell'ambito della comunicazione dovrebbero essere incluse le vendite a distanza "sotto soglia" nei confronti di privati stabiliti in altro Stato UE, laddove l'operazione sia soggetta a IVA in Italia.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 5.2.2019 - "L’esterometro misura gli acquisti da soggetti non stabiliti" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego