Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
05/12/2017 Nuove detrazioni per le spese mediche S.M.Perego
06/12/2017 Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti dall’1.1.2019 S.M.Perego
06/12/2017 Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
07/12/2017 Approvato il nuovo modello di domanda per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
11/12/2017 Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro S.M.Perego
11/12/2017 Il conferimento dell’immobile al TRUST sconta le imposte in misura fissa S.M.Perego
12/12/2017 INPS - APE sociale in pagamento dal 19.12.2017 S.M.Perego
12/12/2017 Alcuni dubbi sull’IMU dovuta per i terreni agricoli di C.D. e I.A.P. S.M.Perego

Records 1931 to 1940 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro   Data : 13/02/2019
Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro
I soggetti in regime forfetario non sono tenuti ad emettere fattura elettronica per effetto dell'esonero di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
In ragione del rinvio che il successivo art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 opera nei confronti del predetto art. 1 co. 3, i forfetari dovrebbero ritenersi esclusi anche dall'obbligo di effettuare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro"). In questo senso si è espressa circ. Assonime 13.12.2018 n. 26. In favore dell'esonero si era pronunciata anche la circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2017 con riferimento al previgente obbligo di comunicazione dei dati delle fatture (cd. "spesometro").
Una diversa lettura delle norme potrebbe, invece, portare a concludere che, per i soggetti in questione, l'esonero sia stato previsto dal legislatore esclusivamente per gli obblighi di cui all'art. 1 co. 3 (fattura elettronica) e che non possa ritenersi replicato per gli obblighi di cui all'art. 1 co. 3-bis (comunicazione transfrontaliera).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.2.2019 - "Esterometro con dubbi per i forfetari" - Bonino - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego