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Data Titolo Sezione Autore
31/05/2017 Sempre all’ultimo giorno la solita proroga, questa volta per la “Comunicazione dei dati IVA” S.M.Perego
10/03/2017 Sempre detraibile l’IVA per le migliorie su beni di terzi S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
19/04/2017 Sempre meno tempo per intermediari e CAF per compilare i 730 S.M.Perego
26/11/2015 Sempre obbligatorio il Reverse charge sui fornitori non residenti S.M.Perego
24/01/2018 Sempre possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA da reverse charge S.M.Perego
02/11/2015 Sempre sull’assegnazione agevolata ai soci S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
14/03/2017 Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita S.M.Perego

Records 2221 to 2230 of 2397
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Titolo: Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro   Data : 13/02/2019
Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro
I soggetti in regime forfetario non sono tenuti ad emettere fattura elettronica per effetto dell'esonero di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
In ragione del rinvio che il successivo art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 opera nei confronti del predetto art. 1 co. 3, i forfetari dovrebbero ritenersi esclusi anche dall'obbligo di effettuare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro"). In questo senso si è espressa circ. Assonime 13.12.2018 n. 26. In favore dell'esonero si era pronunciata anche la circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2017 con riferimento al previgente obbligo di comunicazione dei dati delle fatture (cd. "spesometro").
Una diversa lettura delle norme potrebbe, invece, portare a concludere che, per i soggetti in questione, l'esonero sia stato previsto dal legislatore esclusivamente per gli obblighi di cui all'art. 1 co. 3 (fattura elettronica) e che non possa ritenersi replicato per gli obblighi di cui all'art. 1 co. 3-bis (comunicazione transfrontaliera).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.2.2019 - "Esterometro con dubbi per i forfetari" - Bonino - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego