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07/06/2016 Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore S.M.Perego
08/06/2016 Anche per tutte le auto il super ammortamento S.M.Perego
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17/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016 S.M.Perego
17/06/2016 Nel 770 – quadro SX - occorre riportare il c.d. “Bonus di 80 euro” S.M.Perego
17/06/2016 L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato S.M.Perego
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20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego

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Titolo: Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro   Data : 13/02/2019
Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro
I soggetti in regime forfetario non sono tenuti ad emettere fattura elettronica per effetto dell'esonero di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
In ragione del rinvio che il successivo art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 opera nei confronti del predetto art. 1 co. 3, i forfetari dovrebbero ritenersi esclusi anche dall'obbligo di effettuare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro"). In questo senso si è espressa circ. Assonime 13.12.2018 n. 26. In favore dell'esonero si era pronunciata anche la circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2017 con riferimento al previgente obbligo di comunicazione dei dati delle fatture (cd. "spesometro").
Una diversa lettura delle norme potrebbe, invece, portare a concludere che, per i soggetti in questione, l'esonero sia stato previsto dal legislatore esclusivamente per gli obblighi di cui all'art. 1 co. 3 (fattura elettronica) e che non possa ritenersi replicato per gli obblighi di cui all'art. 1 co. 3-bis (comunicazione transfrontaliera).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.2.2019 - "Esterometro con dubbi per i forfetari" - Bonino - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego