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03/06/2016 Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe S.M.Perego
03/06/2016 IMU - Il Comune fa cassa con le aree edificabili S.M.Perego
03/06/2016 Nessun aumento TASI per il 2016 se non c’è la delibera S.M.Perego
06/06/2016 Terreni agricoli: nessuna TASI ed esenti dall’IMU S.M.Perego
24/05/2016 Conviene sempre la tenuta della contabilità per i forfetari e per i contribuenti minimi S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
12/10/2015 L’atto di costituzione del trust escluso dalle imposte ipotecarie e catastali S.M.Perego
15/10/2015 Definite le modalità di utilizzo del credito d’imposta per le strutture ricettive S.M.Perego
02/10/2015 Lavoratori sospesi dall'attività del settore artigiano – Esclusi dall’ASpI (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego

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Titolo: Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro   Data : 13/02/2019
Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro
I soggetti in regime forfetario non sono tenuti ad emettere fattura elettronica per effetto dell'esonero di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
In ragione del rinvio che il successivo art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 opera nei confronti del predetto art. 1 co. 3, i forfetari dovrebbero ritenersi esclusi anche dall'obbligo di effettuare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro"). In questo senso si è espressa circ. Assonime 13.12.2018 n. 26. In favore dell'esonero si era pronunciata anche la circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2017 con riferimento al previgente obbligo di comunicazione dei dati delle fatture (cd. "spesometro").
Una diversa lettura delle norme potrebbe, invece, portare a concludere che, per i soggetti in questione, l'esonero sia stato previsto dal legislatore esclusivamente per gli obblighi di cui all'art. 1 co. 3 (fattura elettronica) e che non possa ritenersi replicato per gli obblighi di cui all'art. 1 co. 3-bis (comunicazione transfrontaliera).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.2.2019 - "Esterometro con dubbi per i forfetari" - Bonino - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego