Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
18/03/2015 Elenco dei partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’IRPEF per l’anno 2015 news S.M.Perego
24/09/2015 Elevata la soglia di non punibilità S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
01/12/2015 Eliminato Hong Kong dalla black list S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego
21/02/2019 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso S.M.Perego
30/03/2017 Entro domani l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
04/04/2017 Entro il 10 aprile le domande per il credito d’imposta sulla negoziazione assistita S.M.Perego
05/10/2015 Entro il 10.11 possibile il ravvedimento operoso per infedeltà del visto di conformità sui modelli 730 S.M.Perego
15/10/2015 Entro il 10.11.2015 è possibile regolarizzare il visto infedele sul 730/2015 S.M.Perego

Records 621 to 630 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro   Data : 13/02/2019
Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro
I soggetti in regime forfetario non sono tenuti ad emettere fattura elettronica per effetto dell'esonero di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
In ragione del rinvio che il successivo art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 opera nei confronti del predetto art. 1 co. 3, i forfetari dovrebbero ritenersi esclusi anche dall'obbligo di effettuare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro"). In questo senso si è espressa circ. Assonime 13.12.2018 n. 26. In favore dell'esonero si era pronunciata anche la circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2017 con riferimento al previgente obbligo di comunicazione dei dati delle fatture (cd. "spesometro").
Una diversa lettura delle norme potrebbe, invece, portare a concludere che, per i soggetti in questione, l'esonero sia stato previsto dal legislatore esclusivamente per gli obblighi di cui all'art. 1 co. 3 (fattura elettronica) e che non possa ritenersi replicato per gli obblighi di cui all'art. 1 co. 3-bis (comunicazione transfrontaliera).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.2.2019 - "Esterometro con dubbi per i forfetari" - Bonino - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego