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21/03/2018 Responsabilità solidale tra committente e appaltatore S.M.Perego
21/03/2018 Pubblicazione Bonus casa S.M.Perego
26/03/2018 INPS chiarimenti in merito all’assegno di natalità (c.d. "bonus bebè") S.M.Perego
26/03/2018 Nuovo modello per la “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche” S.M.Perego
26/03/2018 Scade oggi la trasmissione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
27/03/2018 Previsti i primi adempimenti sulla fatturazione elettronica B&C S.M.Perego
27/03/2018 Street food esteso anche al settore agricolo S.M.Perego
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Titolo: Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti   Data : 13/02/2019
Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti
L'Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2019, ha descritto l'iter che deve seguire il destinatario di una fattura emessa in reverse charge "interno".
È possibile trasmettere al Sistema di Interscambio i dati relativi ad un altro documento (classificandolo come "TD01"), al fine di computare l'IVA del quale è debitore ai sensi dell'art. 17 co. 5 del DPR 633/72.
Il cessionario o committente provvede alla registrazione del documento sia nel registro delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633/72) o dei corrispettivi (art. 24 del DPR 633/72) sia nel registro degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72). La fattura è registrata entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
In sostanza, la norma, con la registrazione immediata nel mese o anche successivamente, ma comunque in riferimento allo stesso mese, garantisce il pagamento dell'IVA all'erario nel momento in cui essa diviene esigibile e il contestuale esercizio del diritto alla detrazione.
Fonte: Chiarimenti dell'AdE a Telefisco 2019 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego