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Data Titolo Sezione Autore
19/09/2016 Con il modello “RR1” si presenta la domanda di riammissione alla rateizzazione dei ruoli S.M.Perego
19/09/2016 La notifica al vicino di casa è sempre nulla S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
21/09/2016 Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
22/09/2016 Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: INPS - Aumentano i contributi retributivi per il lavoro domestico   Data : 13/02/2019
INPS - Aumentano i contributi retributivi per il lavoro domestico
Con la circ. 1.2.2019 n. 16, l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2019 per i lavoratori domestici, calcolati in virtù della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati nel biennio 2017-2018 pari all'1,1%, su nuove fasce di retribuzione.
Prima di passare all'esposizione tabellare dei valori contributivi con decorrenza dall'1.1.2019 al 31.12.2019 (comprensivi della quota a carico del lavoratore) e alla ripartizione delle aliquote assicurative e previdenziali (FPLD, ASpI, CUAF, ecc.), l'Istituto previdenziale conferma innanzitutto l'applicazione degli esoneri previsti dall'art. 120 della L. 388/2000 (con decorrenza 1.2.2001) e di quelli istituiti dall'art. 1 co. 361 e 362 della L. 266/2005 (con decorrenza 1.1.2006), nonché la minore aliquota dovuta per l'ASpI dai datori di lavoro soggetti al contributo Cassa Unica Assegni familiari (contributo CUAF).
Viene infine confermato il contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale), introdotto dall'art. 2 co. 28 della L. 92/2012 a carico dei datori di lavoro per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per ragioni diverse dalla sostituzione di lavoratori assenti.
Fonte: Circolare INPS 1.2.2019 n. 16 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2019 - "Nuove fasce di retribuzione per i contributi di colf e badanti" – Quintavalle

Sezione:   Autore : S.M.Perego