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Data Titolo Sezione Autore
07/12/2016 Per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia sospensione dei termini limitata S.M.Perego
07/12/2016 Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA S.M.Perego
06/12/2016 All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24% S.M.Perego
13/12/2016 Parte il contributo INPS per servizi di baby sitting o per l’infanzia S.M.Perego
15/12/2016 Dall’1.1.2017 si applica il regime di cassa anche alle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
15/12/2016 Il calcolo del pro rata IVA è compatibile con la norma comunitaria S.M.Perego
15/12/2016 Pronte le linee guida dell'Agenzia delle Entrate dei controlli per il 2017 S.M.Perego
15/12/2016 Ulteriormente ridotto il tasso di interesse dall'1.1.2017 S.M.Perego
14/12/2016 Anche le cave estrattive sono soggette all'IMU ed alla TASI S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: INPS - Aumentano i contributi retributivi per il lavoro domestico   Data : 13/02/2019
INPS - Aumentano i contributi retributivi per il lavoro domestico
Con la circ. 1.2.2019 n. 16, l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2019 per i lavoratori domestici, calcolati in virtù della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati nel biennio 2017-2018 pari all'1,1%, su nuove fasce di retribuzione.
Prima di passare all'esposizione tabellare dei valori contributivi con decorrenza dall'1.1.2019 al 31.12.2019 (comprensivi della quota a carico del lavoratore) e alla ripartizione delle aliquote assicurative e previdenziali (FPLD, ASpI, CUAF, ecc.), l'Istituto previdenziale conferma innanzitutto l'applicazione degli esoneri previsti dall'art. 120 della L. 388/2000 (con decorrenza 1.2.2001) e di quelli istituiti dall'art. 1 co. 361 e 362 della L. 266/2005 (con decorrenza 1.1.2006), nonché la minore aliquota dovuta per l'ASpI dai datori di lavoro soggetti al contributo Cassa Unica Assegni familiari (contributo CUAF).
Viene infine confermato il contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale), introdotto dall'art. 2 co. 28 della L. 92/2012 a carico dei datori di lavoro per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per ragioni diverse dalla sostituzione di lavoratori assenti.
Fonte: Circolare INPS 1.2.2019 n. 16 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2019 - "Nuove fasce di retribuzione per i contributi di colf e badanti" – Quintavalle

Sezione:   Autore : S.M.Perego