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Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: INPS - Aumentano i contributi retributivi per il lavoro domestico   Data : 13/02/2019
INPS - Aumentano i contributi retributivi per il lavoro domestico
Con la circ. 1.2.2019 n. 16, l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2019 per i lavoratori domestici, calcolati in virtù della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati nel biennio 2017-2018 pari all'1,1%, su nuove fasce di retribuzione.
Prima di passare all'esposizione tabellare dei valori contributivi con decorrenza dall'1.1.2019 al 31.12.2019 (comprensivi della quota a carico del lavoratore) e alla ripartizione delle aliquote assicurative e previdenziali (FPLD, ASpI, CUAF, ecc.), l'Istituto previdenziale conferma innanzitutto l'applicazione degli esoneri previsti dall'art. 120 della L. 388/2000 (con decorrenza 1.2.2001) e di quelli istituiti dall'art. 1 co. 361 e 362 della L. 266/2005 (con decorrenza 1.1.2006), nonché la minore aliquota dovuta per l'ASpI dai datori di lavoro soggetti al contributo Cassa Unica Assegni familiari (contributo CUAF).
Viene infine confermato il contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale), introdotto dall'art. 2 co. 28 della L. 92/2012 a carico dei datori di lavoro per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per ragioni diverse dalla sostituzione di lavoratori assenti.
Fonte: Circolare INPS 1.2.2019 n. 16 - Il Quotidiano del Commercialista del 7.2.2019 - "Nuove fasce di retribuzione per i contributi di colf e badanti" – Quintavalle

Sezione:   Autore : S.M.Perego