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Data Titolo Sezione Autore
05/04/2016 L’Agenzia fornisce chiarimenti sul regime forfetario S.M.Perego
17/03/2016 L’agevolazione “Prima casa” non si perde con l’accordo di separazione S.M.Perego
02/02/2017 L’agevolazione per la piccola proprietà contadina si estende anche al “Maso chiuso” S.M.Perego
20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
29/07/2016 L’aggiornamento dell'OIC 17 è consultabile in bozza sino al 30.9.2016 S.M.Perego
08/02/2016 L’aliquota agevolata sui beni finiti non sempre al 10% S.M.Perego
03/11/2016 L’amministratore delegato di Equitalia interviene sulla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
23/05/2019 L’ammortamento dei cespiti non si sospende per il mancato utilizzo S.M.Perego
17/02/2016 L’Antiriciclaggio esce dal penale S.M.Perego
04/07/2016 L’assegnazione agevolata dei beni ai soci con l’utilizzo delle riserve S.M.Perego

Records 1181 to 1190 of 2397
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Titolo: Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche   Data : 15/02/2019
 Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche
Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, il 18.2.2019 costituisce il termine per emettere le fatture elettroniche relative a operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019, senza l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97.
Infatti, ai sensi dell'art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015, le suddette sanzioni non si applicano, nel primo semestre del 2019, se le fatture sono emesse in formato elettronico entro il termine previsto per la liquidazione IVA periodica del mese di riferimento.
Nell'ipotesi in cui la fattura sia emessa successivamente alla scadenza richiamata, ma entro il termine per la liquidazione IVA periodica successiva, è prevista la riduzione delle sanzioni dell'80%.
Si ricorda che la riduzione delle sanzioni non trova applicazione, però, con riferimento all'eventuale tardivo versamento dell'IVA. Pertanto, se il soggetto passivo, oltre a trasmettere in ritardo la fattura, versa l'imposta oltre i termini previsti, la sanzione di cui all'art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 si applica in misura piena, fatta salva la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.
Fonte: Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego