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Data Titolo Sezione Autore
12/04/2018 Anche per i conviventi di fatto può sussistere la comunione dei beni S.M.Perego
12/04/2018 I lavoratori autonomi sono sempre esclusi dalle presunzioni legali S.M.Perego
12/04/2018 Il comportamento concludente rileva anche in assenza di comunicazioni di opzione S.M.Perego
30/04/2018 Pubblicata la “Guida al visto di conformità” per il 730_2018 S.M.Perego
09/04/2018 Restano 5 giorni per correggere gli scarti dei dati fattura S.M.Perego
05/07/2018 Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego
22/05/2018 Utilizzo dei buoni carburante con dubbi e perplessità S.M.Perego
22/05/2018 Caldaie in detrazioni al 50% senza possibilità di dichiarazione all’ENEA S.M.Perego
23/05/2018 Parte il 1° settembre la fattura elettronica per il tax free shopping con OTELLO 2.0 S.M.Perego

Records 2151 to 2160 of 2397
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Titolo: Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche   Data : 15/02/2019
 Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche
Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, il 18.2.2019 costituisce il termine per emettere le fatture elettroniche relative a operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019, senza l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97.
Infatti, ai sensi dell'art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015, le suddette sanzioni non si applicano, nel primo semestre del 2019, se le fatture sono emesse in formato elettronico entro il termine previsto per la liquidazione IVA periodica del mese di riferimento.
Nell'ipotesi in cui la fattura sia emessa successivamente alla scadenza richiamata, ma entro il termine per la liquidazione IVA periodica successiva, è prevista la riduzione delle sanzioni dell'80%.
Si ricorda che la riduzione delle sanzioni non trova applicazione, però, con riferimento all'eventuale tardivo versamento dell'IVA. Pertanto, se il soggetto passivo, oltre a trasmettere in ritardo la fattura, versa l'imposta oltre i termini previsti, la sanzione di cui all'art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 si applica in misura piena, fatta salva la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.
Fonte: Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego