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05/07/2016 Approvato il codice tributo per il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno S.M.Perego
06/07/2016 Autotrasportatori – Nuove deduzioni da applicare all’anno 2015 S.M.Perego
06/07/2016 Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali S.M.Perego
11/07/2016 La detrazione del 50% dei mobili passa solo tramite bonifico o carte di credito S.M.Perego
11/07/2016 La cancellazione dell’ipoteca a fine mutuo è consultabile su Entratel o Fisconline S.M.Perego
11/07/2016 Dai distributori automatici l’invio telematico dei corrispettivi S.M.Perego
04/07/2016 Semplificazioni in vista per la fattura elettronica tra privati S.M.Perego
11/07/2016 Anche le unioni civili usufruiscono della franchigia sulle successioni S.M.Perego
04/07/2016 Possibile proroga per la presentazione del Mod. 770_2016 S.M.Perego
11/07/2016 Il canone RAI si può pagare anche con il Mod. F24 S.M.Perego

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Titolo: Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche   Data : 15/02/2019
 Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche
Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, il 18.2.2019 costituisce il termine per emettere le fatture elettroniche relative a operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019, senza l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97.
Infatti, ai sensi dell'art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015, le suddette sanzioni non si applicano, nel primo semestre del 2019, se le fatture sono emesse in formato elettronico entro il termine previsto per la liquidazione IVA periodica del mese di riferimento.
Nell'ipotesi in cui la fattura sia emessa successivamente alla scadenza richiamata, ma entro il termine per la liquidazione IVA periodica successiva, è prevista la riduzione delle sanzioni dell'80%.
Si ricorda che la riduzione delle sanzioni non trova applicazione, però, con riferimento all'eventuale tardivo versamento dell'IVA. Pertanto, se il soggetto passivo, oltre a trasmettere in ritardo la fattura, versa l'imposta oltre i termini previsti, la sanzione di cui all'art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 si applica in misura piena, fatta salva la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.
Fonte: Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego