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Data Titolo Sezione Autore
22/01/2016 Slitta la scadenza della trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego
25/01/2016 Le farmacie fuori dal 730/2016 Precompilato – Ma non solo S.M.Perego
25/01/2016 Entro il 7 marzo la trasmissione telematica della C.U. 2016 S.M.Perego
26/01/2016 Dall’1.6.2016 la cartella di pagamento si notifica tramite PEC S.M.Perego
26/01/2016 L’INPS fornisce alcuni chiarimenti operativi sulle integrazioni salariali S.M.Perego
26/01/2016 Nuovi adempimenti per chi abbandona il regime dei minimi S.M.Perego
26/01/2016 Il Notariato interviene sulle agevolazioni “Prima Casa” S.M.Perego
26/01/2016 Definito il tasso di interesse per i versamenti rateali INAIL S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
27/01/2016 I diritti doganali si possono pagare anche con bonifico S.M.Perego

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Titolo: Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche   Data : 15/02/2019
 Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche
Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, il 18.2.2019 costituisce il termine per emettere le fatture elettroniche relative a operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019, senza l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97.
Infatti, ai sensi dell'art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015, le suddette sanzioni non si applicano, nel primo semestre del 2019, se le fatture sono emesse in formato elettronico entro il termine previsto per la liquidazione IVA periodica del mese di riferimento.
Nell'ipotesi in cui la fattura sia emessa successivamente alla scadenza richiamata, ma entro il termine per la liquidazione IVA periodica successiva, è prevista la riduzione delle sanzioni dell'80%.
Si ricorda che la riduzione delle sanzioni non trova applicazione, però, con riferimento all'eventuale tardivo versamento dell'IVA. Pertanto, se il soggetto passivo, oltre a trasmettere in ritardo la fattura, versa l'imposta oltre i termini previsti, la sanzione di cui all'art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 si applica in misura piena, fatta salva la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.
Fonte: Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego