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Data Titolo Sezione Autore
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo   Data : 18/02/2019
 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo
Entro il 28.2.2019, le aziende operative da almeno un biennio possono presentare all'INAIL l'apposita istanza per chiedere l'accesso al beneficio per prevenzione riservato ai datori di lavoro che hanno posto in essere ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Nel dettaglio, si tratta di una riduzione del tasso medio di tariffa, la cui entità varia dal 28% per le aziende fino a 10 lavoratori/anno fino al 5% per chi occupa più di 200 unità/anno.
La domanda deve essere compilata e inoltrata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicazione "Modello OT24 2019" disponibile nei servizi online presenti sul sito www.inail.it, a pena di inammissibilità della stessa.
Come evidenziato dall'Autore, il termine di presentazione dell'istanza è confermato per il 28.2.2019 e, pertanto, non segue il rinvio dell'autoliquidazione operato dall'art. 1 co. 1121-1126 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 16.2.2019 - "La scadenza della richiesta di sconto all’INAIL resta al 28 febbraio" – Vazio

Sezione:   Autore : S.M.Perego