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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo   Data : 18/02/2019
 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo
Entro il 28.2.2019, le aziende operative da almeno un biennio possono presentare all'INAIL l'apposita istanza per chiedere l'accesso al beneficio per prevenzione riservato ai datori di lavoro che hanno posto in essere ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Nel dettaglio, si tratta di una riduzione del tasso medio di tariffa, la cui entità varia dal 28% per le aziende fino a 10 lavoratori/anno fino al 5% per chi occupa più di 200 unità/anno.
La domanda deve essere compilata e inoltrata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicazione "Modello OT24 2019" disponibile nei servizi online presenti sul sito www.inail.it, a pena di inammissibilità della stessa.
Come evidenziato dall'Autore, il termine di presentazione dell'istanza è confermato per il 28.2.2019 e, pertanto, non segue il rinvio dell'autoliquidazione operato dall'art. 1 co. 1121-1126 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 16.2.2019 - "La scadenza della richiesta di sconto all’INAIL resta al 28 febbraio" – Vazio

Sezione:   Autore : S.M.Perego