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Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
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Titolo: INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo   Data : 18/02/2019
 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo
Entro il 28.2.2019, le aziende operative da almeno un biennio possono presentare all'INAIL l'apposita istanza per chiedere l'accesso al beneficio per prevenzione riservato ai datori di lavoro che hanno posto in essere ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Nel dettaglio, si tratta di una riduzione del tasso medio di tariffa, la cui entità varia dal 28% per le aziende fino a 10 lavoratori/anno fino al 5% per chi occupa più di 200 unità/anno.
La domanda deve essere compilata e inoltrata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicazione "Modello OT24 2019" disponibile nei servizi online presenti sul sito www.inail.it, a pena di inammissibilità della stessa.
Come evidenziato dall'Autore, il termine di presentazione dell'istanza è confermato per il 28.2.2019 e, pertanto, non segue il rinvio dell'autoliquidazione operato dall'art. 1 co. 1121-1126 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 16.2.2019 - "La scadenza della richiesta di sconto all’INAIL resta al 28 febbraio" – Vazio

Sezione:   Autore : S.M.Perego