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Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo   Data : 18/02/2019
 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo
Entro il 28.2.2019, le aziende operative da almeno un biennio possono presentare all'INAIL l'apposita istanza per chiedere l'accesso al beneficio per prevenzione riservato ai datori di lavoro che hanno posto in essere ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Nel dettaglio, si tratta di una riduzione del tasso medio di tariffa, la cui entità varia dal 28% per le aziende fino a 10 lavoratori/anno fino al 5% per chi occupa più di 200 unità/anno.
La domanda deve essere compilata e inoltrata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicazione "Modello OT24 2019" disponibile nei servizi online presenti sul sito www.inail.it, a pena di inammissibilità della stessa.
Come evidenziato dall'Autore, il termine di presentazione dell'istanza è confermato per il 28.2.2019 e, pertanto, non segue il rinvio dell'autoliquidazione operato dall'art. 1 co. 1121-1126 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 16.2.2019 - "La scadenza della richiesta di sconto all’INAIL resta al 28 febbraio" – Vazio

Sezione:   Autore : S.M.Perego