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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI   Data : 18/02/2019
 Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI
Per i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta mensilmente scade oggi, 18.2.2019, il termine per trasmettere, senza applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97, le fatture elettroniche relative ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019.
Poiché la fattura elettronica si considera emessa soltanto se supera i controlli del Sistema di Interscambio, e il SdI ha cinque giorni di tempo per effettuare tali controlli, gli Autori invitano a monitorare attentamente l’esito della trasmissione, con particolare riguardo alle fatture inviate a ridosso del termine odierno.
Ad esempio, nel caso di una fattura relativa a un’operazione effettuata a gennaio, trasmessa in data 12.2.2019, il cui scarto viene comunicato in data 17.2.2019, il soggetto passivo è tenuto a:
- ritrasmettere correttamente la fattura entro cinque giorni dallo scarto;
- computare la relativa imposta nella liquidazione IVA del mese di gennaio, per non incorrere nella sanzione per omesso versamento di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97.
Fonte: Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego