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Data Titolo Sezione Autore
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI   Data : 18/02/2019
 Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI
Per i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta mensilmente scade oggi, 18.2.2019, il termine per trasmettere, senza applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97, le fatture elettroniche relative ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019.
Poiché la fattura elettronica si considera emessa soltanto se supera i controlli del Sistema di Interscambio, e il SdI ha cinque giorni di tempo per effettuare tali controlli, gli Autori invitano a monitorare attentamente l’esito della trasmissione, con particolare riguardo alle fatture inviate a ridosso del termine odierno.
Ad esempio, nel caso di una fattura relativa a un’operazione effettuata a gennaio, trasmessa in data 12.2.2019, il cui scarto viene comunicato in data 17.2.2019, il soggetto passivo è tenuto a:
- ritrasmettere correttamente la fattura entro cinque giorni dallo scarto;
- computare la relativa imposta nella liquidazione IVA del mese di gennaio, per non incorrere nella sanzione per omesso versamento di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97.
Fonte: Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego