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Data Titolo Sezione Autore
15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
22/01/2019 INPS - Fattura elettronica impossibile con due intestatari – Bonus asilo nido S.M.Perego
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
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Titolo: Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI   Data : 18/02/2019
 Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI
Per i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta mensilmente scade oggi, 18.2.2019, il termine per trasmettere, senza applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97, le fatture elettroniche relative ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019.
Poiché la fattura elettronica si considera emessa soltanto se supera i controlli del Sistema di Interscambio, e il SdI ha cinque giorni di tempo per effettuare tali controlli, gli Autori invitano a monitorare attentamente l’esito della trasmissione, con particolare riguardo alle fatture inviate a ridosso del termine odierno.
Ad esempio, nel caso di una fattura relativa a un’operazione effettuata a gennaio, trasmessa in data 12.2.2019, il cui scarto viene comunicato in data 17.2.2019, il soggetto passivo è tenuto a:
- ritrasmettere correttamente la fattura entro cinque giorni dallo scarto;
- computare la relativa imposta nella liquidazione IVA del mese di gennaio, per non incorrere nella sanzione per omesso versamento di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97.
Fonte: Notiziario Eutekne

Sezione:   Autore : S.M.Perego