Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
05/09/2016 L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aumenta i propri poteri S.M.Perego
04/08/2016 Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate su Bonus R&S e Mezzogiorno S.M.Perego
05/09/2016 Prosegue la campagna di esenzione da IRAP S.M.Perego
04/08/2016 Dalla Cassazione riconosciuta la difesa nel ricorso contro la dichiarazione errata S.M.Perego
05/08/2016 Tardivi gli ulteriori chiarimenti sulla detraibilità delle spese di frequenza scolastica S.M.Perego
05/08/2016 Analisi “Fai da te” sui paesi “Black list” S.M.Perego
05/08/2016 Abuso del diritto – Da Assonime nuova analisi sulle scissioni S.M.Perego
05/08/2016 Il giudice è sempre chiamato ad esprimersi sulla corretta giurisdizione tributaria S.M.Perego
04/08/2016 Aggiornati gli studi di settore S.M.Perego
29/07/2016 Chiusura estiva 2016 S.M.Perego

Records 1541 to 1550 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso   Data : 21/02/2019
 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso
I soggetti passivi IVA con liquidazioni mensili che intendono emettere fatture elettroniche relative a gennaio 2019 oltre il termine della liquidazione del periodo (18.2.2019) possono regolarizzare la violazione relativa alla fatturazione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97).
Coniugando il predetto istituto con la riduzione delle sanzioni di cui all'art. 1 co. 6 lett. b) del DLgs. 127/2015, è possibile regolarizzare entro la liquidazione successiva (18.3.2019) versando una sanzione pari a 5,56 euro per ciascun documento oggetto di regolarizzazione, fermo restando il corretto assolvimento dell'imposta.
Nel caso in cui la correzione non incida sulla determinazione del tributo, la sanzione ordinariamente prevista per le violazioni in tema di fatturazione ex art. 6 del DLgs. 471/97 (250,00 euro) è, infatti, ridotta dell'80% (50,00 euro) e a questo importo è possibile applicare l'ulteriore riduzione ad 1/9 (5,56 euro) di cui all'art. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97, trattandosi di regolarizzazioni che avvengono entro 90 giorni dalla data in cui l'errore o l'omissione si intende commesso.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.2.2019 - "Ravvedimento a 5,56 euro per gli errori nelle e-fatture" - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego