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28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si puň presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI S.M.Perego
29/07/2016 Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
16/09/2016 Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
19/09/2016 Con il modello “RR1” si presenta la domanda di riammissione alla rateizzazione dei ruoli S.M.Perego
19/09/2016 La notifica al vicino di casa č sempre nulla S.M.Perego
21/09/2016 Il comodante ha sempre titolo a detrarre le spese di ristrutturazione S.M.Perego
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego

Records 1581 to 1590 of 2397
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Titolo: Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso   Data : 21/02/2019
 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso
I soggetti passivi IVA con liquidazioni mensili che intendono emettere fatture elettroniche relative a gennaio 2019 oltre il termine della liquidazione del periodo (18.2.2019) possono regolarizzare la violazione relativa alla fatturazione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97).
Coniugando il predetto istituto con la riduzione delle sanzioni di cui all'art. 1 co. 6 lett. b) del DLgs. 127/2015, è possibile regolarizzare entro la liquidazione successiva (18.3.2019) versando una sanzione pari a 5,56 euro per ciascun documento oggetto di regolarizzazione, fermo restando il corretto assolvimento dell'imposta.
Nel caso in cui la correzione non incida sulla determinazione del tributo, la sanzione ordinariamente prevista per le violazioni in tema di fatturazione ex art. 6 del DLgs. 471/97 (250,00 euro) è, infatti, ridotta dell'80% (50,00 euro) e a questo importo è possibile applicare l'ulteriore riduzione ad 1/9 (5,56 euro) di cui all'art. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97, trattandosi di regolarizzazioni che avvengono entro 90 giorni dalla data in cui l'errore o l'omissione si intende commesso.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.2.2019 - "Ravvedimento a 5,56 euro per gli errori nelle e-fatture" - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego