Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
06/06/2016 Terreni agricoli: nessuna TASI ed esenti dall’IMU S.M.Perego
03/06/2016 Nessun aumento TASI per il 2016 se non c’è la delibera S.M.Perego
03/06/2016 IMU - Il Comune fa cassa con le aree edificabili S.M.Perego
07/06/2016 Studi di settore per professionisti non tutti aggiornati S.M.Perego
03/06/2016 Dall’1.6.2016 nuovo modello ISEE S.M.Perego
07/06/2016 Super ammortamenti particolari in presenza di leasing S.M.Perego
03/06/2016 Dubbi sulla tassazione IMU e TASI delle piattaforme petrolifere S.M.Perego
03/06/2016 Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016 S.M.Perego
03/06/2016 Le anomalie agli studi di settore arrivano sulla PEC S.M.Perego
01/06/2016 Se presente, l’esenzione all’IMU si estende anche alla TASI S.M.Perego

Records 1681 to 1690 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso   Data : 21/02/2019
 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso
I soggetti passivi IVA con liquidazioni mensili che intendono emettere fatture elettroniche relative a gennaio 2019 oltre il termine della liquidazione del periodo (18.2.2019) possono regolarizzare la violazione relativa alla fatturazione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97).
Coniugando il predetto istituto con la riduzione delle sanzioni di cui all'art. 1 co. 6 lett. b) del DLgs. 127/2015, è possibile regolarizzare entro la liquidazione successiva (18.3.2019) versando una sanzione pari a 5,56 euro per ciascun documento oggetto di regolarizzazione, fermo restando il corretto assolvimento dell'imposta.
Nel caso in cui la correzione non incida sulla determinazione del tributo, la sanzione ordinariamente prevista per le violazioni in tema di fatturazione ex art. 6 del DLgs. 471/97 (250,00 euro) è, infatti, ridotta dell'80% (50,00 euro) e a questo importo è possibile applicare l'ulteriore riduzione ad 1/9 (5,56 euro) di cui all'art. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97, trattandosi di regolarizzazioni che avvengono entro 90 giorni dalla data in cui l'errore o l'omissione si intende commesso.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.2.2019 - "Ravvedimento a 5,56 euro per gli errori nelle e-fatture" - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego