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Data Titolo Sezione Autore
15/03/2019 INPS - definiti i parametri di calcolo per i contributi volontari per l’anno 2019 S.M.Perego
13/09/2019 Proposti incentivi sui pagamenti effettuati con moneta elettronica S.M.Perego
20/03/2019 Nuovi chiarimenti dell’AdE sulla fatturazione elettronica per i dati da trasmettere al STS S.M.Perego
20/03/2019 Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale S.M.Perego
20/03/2019 Modificato il modello RLI per inserire le locazioni commerciali in cedolare secca S.M.Perego
21/03/2019 Nessuna copertura per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari per il 2019 S.M.Perego
21/03/2019 INPS – Novità sul reddito di cittadinanza S.M.Perego
25/03/2019 Pubblicata la circolare INPS sulla rivalutazione delle pensioni per il 2019 S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
26/03/2019 Aggiornamento modello EAS per gli Enti non commerciali e ONLUS S.M.Perego

Records 2371 to 2380 of 2397
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Titolo: Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso   Data : 21/02/2019
 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso
I soggetti passivi IVA con liquidazioni mensili che intendono emettere fatture elettroniche relative a gennaio 2019 oltre il termine della liquidazione del periodo (18.2.2019) possono regolarizzare la violazione relativa alla fatturazione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97).
Coniugando il predetto istituto con la riduzione delle sanzioni di cui all'art. 1 co. 6 lett. b) del DLgs. 127/2015, è possibile regolarizzare entro la liquidazione successiva (18.3.2019) versando una sanzione pari a 5,56 euro per ciascun documento oggetto di regolarizzazione, fermo restando il corretto assolvimento dell'imposta.
Nel caso in cui la correzione non incida sulla determinazione del tributo, la sanzione ordinariamente prevista per le violazioni in tema di fatturazione ex art. 6 del DLgs. 471/97 (250,00 euro) è, infatti, ridotta dell'80% (50,00 euro) e a questo importo è possibile applicare l'ulteriore riduzione ad 1/9 (5,56 euro) di cui all'art. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97, trattandosi di regolarizzazioni che avvengono entro 90 giorni dalla data in cui l'errore o l'omissione si intende commesso.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.2.2019 - "Ravvedimento a 5,56 euro per gli errori nelle e-fatture" - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego