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Data Titolo Sezione Autore
08/03/2016 Invariati i premi assicurativi INAIL per il 2016 S.M.Perego
08/03/2016 La Cassazione interviene sul valore degli autoveicoli usati S.M.Perego
07/03/2016 Entro oggi la trasmissione telematica delle certificazioni uniche - Esclusi artigiani e commercianti forfetari S.M.Perego
07/03/2016 DURC a rischio per errori nel versamento contributivo S.M.Perego
09/03/2016 Detraibile al 50% l’IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
07/03/2016 Nessuna CU per artigiani e commercianti S.M.Perego
09/03/2016 Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista S.M.Perego
04/03/2016 Pubblicata in G.U. l’estensione del reverse charge a laptp, ecc. S.M.Perego
06/11/2015 Agevolazioni anche nel 2016 ai vecchi minimi S.M.Perego
03/03/2016 La richiesta di variazione catastale presentata entro il 15.6.2016 ha effetto retroattivo S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
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Titolo: Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso   Data : 21/02/2019
 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso
I soggetti passivi IVA con liquidazioni mensili che intendono emettere fatture elettroniche relative a gennaio 2019 oltre il termine della liquidazione del periodo (18.2.2019) possono regolarizzare la violazione relativa alla fatturazione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97).
Coniugando il predetto istituto con la riduzione delle sanzioni di cui all'art. 1 co. 6 lett. b) del DLgs. 127/2015, è possibile regolarizzare entro la liquidazione successiva (18.3.2019) versando una sanzione pari a 5,56 euro per ciascun documento oggetto di regolarizzazione, fermo restando il corretto assolvimento dell'imposta.
Nel caso in cui la correzione non incida sulla determinazione del tributo, la sanzione ordinariamente prevista per le violazioni in tema di fatturazione ex art. 6 del DLgs. 471/97 (250,00 euro) è, infatti, ridotta dell'80% (50,00 euro) e a questo importo è possibile applicare l'ulteriore riduzione ad 1/9 (5,56 euro) di cui all'art. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97, trattandosi di regolarizzazioni che avvengono entro 90 giorni dalla data in cui l'errore o l'omissione si intende commesso.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.2.2019 - "Ravvedimento a 5,56 euro per gli errori nelle e-fatture" - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego