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Data Titolo Sezione Autore
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego
14/11/2016 Dall’1.1.2017 la fattura elettronica si estende ai privati con un nuovo formato XML S.M.Perego
15/11/2016 L’opzione alla trasmissione telematica dei dati delle fatture comporta un rischio non quantificabile S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica S.M.Perego
16/11/2016 Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti S.M.Perego
16/11/2016 Gli intermediari sempre più coinvolti nella trasmissione di dati all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego

Records 1471 to 1480 of 2397
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Titolo: Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA   Data : 21/02/2019
 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al quarto trimestre 2018 (art. 21-bis del DL 78/2010), è comunque possibile regolarizzare eventuali errori o omissioni riguardanti la predetta comunicazione o quelle per i trimestri precedenti del 2018. Come precisato dalle istruzioni della comunicazione delle liquidazioni e dalla ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 104, le modalità di regolarizzazione sono le seguenti:
- invio di una nuova comunicazione delle liquidazioni, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- compilazione del quadro VH "Variazioni delle comunicazioni periodiche" della dichiarazione annuale IVA per il periodo d'imposta 2018 da presentare entro il 30.4.2019;
- trasmissione di una dichiarazione annuale IVA integrativa (art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98), qualora gli errori e le omissioni non siano stati sanati nella dichiarazione annuale presentata.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.2.2019 - "Resta al 28 febbraio la scadenza per la comunicazione delle liquidazioni IVA" – Gazzera – Ris. AdE 28.7.2017 n. 104

Sezione:   Autore : S.M.Perego