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Data Titolo Sezione Autore
29/07/2016 L’aggiornamento dell'OIC 17 è consultabile in bozza sino al 30.9.2016 S.M.Perego
29/07/2016 Slitta a settembre la presentazione dei documenti richiesti per un controllo formale S.M.Perego
29/07/2016 Anche la comunicazione dei rapporti finanziari di giugno slitta al 22 agosto S.M.Perego
27/07/2016 ISEE per nuclei familiari con persone disabili o non autosufficienti – Ricalcolo automatico a cura dell’INPS S.M.Perego
29/07/2016 Una piccola proroga alle notifiche da parte di Equitalia S.M.Perego
01/08/2016 Gli Ordini dei geometri e dei commercialisti traducono gli IVS S.M.Perego
28/07/2016 Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione S.M.Perego
28/07/2016 Entro il 31 luglio la comunicazione telematica per l’esonero dall'assunzione di disabili S.M.Perego
28/07/2016 Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1571 to 1580 of 2397
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Titolo: Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA   Data : 21/02/2019
 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al quarto trimestre 2018 (art. 21-bis del DL 78/2010), è comunque possibile regolarizzare eventuali errori o omissioni riguardanti la predetta comunicazione o quelle per i trimestri precedenti del 2018. Come precisato dalle istruzioni della comunicazione delle liquidazioni e dalla ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 104, le modalità di regolarizzazione sono le seguenti:
- invio di una nuova comunicazione delle liquidazioni, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- compilazione del quadro VH "Variazioni delle comunicazioni periodiche" della dichiarazione annuale IVA per il periodo d'imposta 2018 da presentare entro il 30.4.2019;
- trasmissione di una dichiarazione annuale IVA integrativa (art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98), qualora gli errori e le omissioni non siano stati sanati nella dichiarazione annuale presentata.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.2.2019 - "Resta al 28 febbraio la scadenza per la comunicazione delle liquidazioni IVA" – Gazzera – Ris. AdE 28.7.2017 n. 104

Sezione:   Autore : S.M.Perego