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Data Titolo Sezione Autore
24/04/2017 Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza S.M.Perego
24/04/2017 Dal 1° luglio lo “Split Payment” si estende anche ai professionisti S.M.Perego
26/04/2017 Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730 S.M.Perego
26/04/2017 Nuovi limiti alla detrazione dell’IVA sugli acquisti S.M.Perego
26/04/2017 Dall’1.7.2017 lo split payment si estende riducendo le compensazioni IVA S.M.Perego
26/04/2017 Nuova definizione delle liti pendenti nel DL 50/2017 al calcolo convenienza S.M.Perego
27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
27/04/2017 Visto di conformità per crediti di importo superiore a 5.000,00 euro S.M.Perego
27/04/2017 Possibile applicare la cedolare secca anche alle locazioni brevi ma a particolari condizioni S.M.Perego
27/04/2017 Ammortizzabili i terreni su cui insistono impianti stradali di distribuzione di carburanti S.M.Perego

Records 1771 to 1780 of 2397
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Titolo: Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA   Data : 21/02/2019
 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al quarto trimestre 2018 (art. 21-bis del DL 78/2010), è comunque possibile regolarizzare eventuali errori o omissioni riguardanti la predetta comunicazione o quelle per i trimestri precedenti del 2018. Come precisato dalle istruzioni della comunicazione delle liquidazioni e dalla ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 104, le modalità di regolarizzazione sono le seguenti:
- invio di una nuova comunicazione delle liquidazioni, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- compilazione del quadro VH "Variazioni delle comunicazioni periodiche" della dichiarazione annuale IVA per il periodo d'imposta 2018 da presentare entro il 30.4.2019;
- trasmissione di una dichiarazione annuale IVA integrativa (art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98), qualora gli errori e le omissioni non siano stati sanati nella dichiarazione annuale presentata.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.2.2019 - "Resta al 28 febbraio la scadenza per la comunicazione delle liquidazioni IVA" – Gazzera – Ris. AdE 28.7.2017 n. 104

Sezione:   Autore : S.M.Perego