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Data Titolo Sezione Autore
05/12/2016 Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta S.M.Perego
20/12/2016 Nuove soglie per il bilancio abbreviato S.M.Perego
28/12/2016 Dal 2017 la dichiarazione di successione si presenta on line S.M.Perego
29/12/2016 Prorogata e modificata la detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici S.M.Perego
29/12/2016 Dall.1.1.2017 al via un nuovo criterio sia di cassa che di competenza S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta S.M.Perego
29/12/2016 Pubblicata la bozza per l’autodenuncia o collaborazione volontaria c.d. Voluntary disclosure S.M.Perego
28/12/2016 La cassazione interviene sui c.d. “imbullonati” S.M.Perego
22/12/2016 Nuovi obblighi per gli amministratori di condominio - Le spese condominiali 2016 nella precompilata S.M.Perego
28/12/2016 Variati i codici tributo dal 1.1.2017 per i versamenti con i modelli F24 e F24EP S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
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Titolo: Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA   Data : 21/02/2019
 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al quarto trimestre 2018 (art. 21-bis del DL 78/2010), è comunque possibile regolarizzare eventuali errori o omissioni riguardanti la predetta comunicazione o quelle per i trimestri precedenti del 2018. Come precisato dalle istruzioni della comunicazione delle liquidazioni e dalla ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 104, le modalità di regolarizzazione sono le seguenti:
- invio di una nuova comunicazione delle liquidazioni, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- compilazione del quadro VH "Variazioni delle comunicazioni periodiche" della dichiarazione annuale IVA per il periodo d'imposta 2018 da presentare entro il 30.4.2019;
- trasmissione di una dichiarazione annuale IVA integrativa (art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98), qualora gli errori e le omissioni non siano stati sanati nella dichiarazione annuale presentata.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.2.2019 - "Resta al 28 febbraio la scadenza per la comunicazione delle liquidazioni IVA" – Gazzera – Ris. AdE 28.7.2017 n. 104

Sezione:   Autore : S.M.Perego