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Data Titolo Sezione Autore
15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
22/01/2019 INPS - Fattura elettronica impossibile con due intestatari – Bonus asilo nido S.M.Perego
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
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Titolo: Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA   Data : 21/02/2019
 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al quarto trimestre 2018 (art. 21-bis del DL 78/2010), è comunque possibile regolarizzare eventuali errori o omissioni riguardanti la predetta comunicazione o quelle per i trimestri precedenti del 2018. Come precisato dalle istruzioni della comunicazione delle liquidazioni e dalla ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 104, le modalità di regolarizzazione sono le seguenti:
- invio di una nuova comunicazione delle liquidazioni, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- compilazione del quadro VH "Variazioni delle comunicazioni periodiche" della dichiarazione annuale IVA per il periodo d'imposta 2018 da presentare entro il 30.4.2019;
- trasmissione di una dichiarazione annuale IVA integrativa (art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98), qualora gli errori e le omissioni non siano stati sanati nella dichiarazione annuale presentata.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.2.2019 - "Resta al 28 febbraio la scadenza per la comunicazione delle liquidazioni IVA" – Gazzera – Ris. AdE 28.7.2017 n. 104

Sezione:   Autore : S.M.Perego