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Data Titolo Sezione Autore
04/05/2017 Sulla PEC dei contribuenti le anomalie sulla dichiarazione IVA per il 2016 S.M.Perego
04/05/2017 Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti S.M.Perego
04/05/2017 Estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia sempre più complessa S.M.Perego
03/05/2017 Nuova stretta alle compensazioni estesa a tutti i tributi S.M.Perego
03/05/2017 INPS - Basta aver presentato la domanda di definizione dei ruoli per ottenere il DURC S.M.Perego
03/05/2017 La tardiva annotazione della fattura d’acquisto comporta la perdita dell’IVA addebitata S.M.Perego
08/05/2017 Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti S.M.Perego
19/06/2017 Pubblicato sul sito MEF la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B S.M.Perego
13/06/2017 Sanzionata da oggi la tardiva “Comunicazione dei dati IVA” S.M.Perego
13/06/2017 L’INPS a caccia dei soggetti non iscritti ma iscrivibili alla Gestione commercianti S.M.Perego

Records 1451 to 1460 of 2397
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Titolo: Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro   Data : 22/02/2019
 Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro
Le cessioni di beni nei confronti di operatori economici stabiliti a San Marino, in regime di non imponibilità IVA ex art. 71 del DPR 633/72, richiedono l'emissione della fattura in quadruplice copia (artt. 1 e 3 del DM 24.12.93).
Di queste copie una è restituita al fornitore munita del timbro a secco apposto dall'Ufficio di San Marino ed è condizione necessaria per il regime di non imponibilità (art. 4 del DM 24.12.93).
È, quindi, dovuta la presentazione del c.d. "esterometro" (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015) per trasmettere anche i dati relativi a queste operazioni.
Gli acquisti di beni da operatori economici di San Marino possono essere documentati con fattura emessa dal fornitore recante l'addebito dell'IVA oppure mediante autofattura emessa dal cessionario stabilito in Italia (art. 16 del DM 24.12.93). In entrambi i casi i dati costituiranno oggetto di comunicazione nel c.d. "esterometro", al pari delle altre operazioni con soggetti non stabiliti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2019 - "Operazioni con San Marino tra e-fattura ed esterometro" - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego