Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
08/06/2016 L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia S.M.Perego
10/06/2016 Per le multiproprietà l’IMU è sempre versata dall’amministratore S.M.Perego
10/06/2016 Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati S.M.Perego
10/06/2016 La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione S.M.Perego
10/06/2016 Pubblicate le istruzioni INPS per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016 PF S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
10/06/2016 Si attribuisce con Docfa la rendita alle unità accatastate in categoria D ed E S.M.Perego
10/06/2016 I super ammortamenti obbligano alla rideterminazione degli acconti 2016 S.M.Perego
14/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga del 730 ma di unico non si parla S.M.Perego
14/06/2016 A più mani la richiesta di proroga per il modello UNICO 2016 S.M.Perego

Records 221 to 230 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro   Data : 22/02/2019
 Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro
Le cessioni di beni nei confronti di operatori economici stabiliti a San Marino, in regime di non imponibilità IVA ex art. 71 del DPR 633/72, richiedono l'emissione della fattura in quadruplice copia (artt. 1 e 3 del DM 24.12.93).
Di queste copie una è restituita al fornitore munita del timbro a secco apposto dall'Ufficio di San Marino ed è condizione necessaria per il regime di non imponibilità (art. 4 del DM 24.12.93).
È, quindi, dovuta la presentazione del c.d. "esterometro" (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015) per trasmettere anche i dati relativi a queste operazioni.
Gli acquisti di beni da operatori economici di San Marino possono essere documentati con fattura emessa dal fornitore recante l'addebito dell'IVA oppure mediante autofattura emessa dal cessionario stabilito in Italia (art. 16 del DM 24.12.93). In entrambi i casi i dati costituiranno oggetto di comunicazione nel c.d. "esterometro", al pari delle altre operazioni con soggetti non stabiliti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2019 - "Operazioni con San Marino tra e-fattura ed esterometro" - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego