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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2015 Possibile sanare l’assenza del visto di conformità S.M.Perego
06/10/2015 Ravvedimento operoso in presenza di violazioni commesse nel quadro RW S.M.Perego
07/10/2015 Permangono dubbi applicativi sull’istanza integrativa alla “Voluntary disclosure” S.M.Perego
12/10/2015 L’atto di costituzione del trust escluso dalle imposte ipotecarie e catastali S.M.Perego
12/10/2015 Prorogato al 16.10.2015 il termine per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta per le strutture alberghiere S.M.Perego
12/10/2015 Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 24.9.2015 n. 158 relativo alla riforma delle sanzioni amministrative tributarie. S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
12/10/2015 Tra le novità del D.Lgs. 139/2015 vi sono i costi di ricerca e pubblicità S.M.Perego
13/10/2015 Aggiornati gli indici biennali da accertamento sintetico (Redditometro) S.M.Perego
13/10/2015 Anche nel 2016 prosegue la proroga dei bonus edilizi del 65% e del 50%. S.M.Perego

Records 401 to 410 of 2397
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Titolo: Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro   Data : 22/02/2019
 Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro
Le cessioni di beni nei confronti di operatori economici stabiliti a San Marino, in regime di non imponibilità IVA ex art. 71 del DPR 633/72, richiedono l'emissione della fattura in quadruplice copia (artt. 1 e 3 del DM 24.12.93).
Di queste copie una è restituita al fornitore munita del timbro a secco apposto dall'Ufficio di San Marino ed è condizione necessaria per il regime di non imponibilità (art. 4 del DM 24.12.93).
È, quindi, dovuta la presentazione del c.d. "esterometro" (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015) per trasmettere anche i dati relativi a queste operazioni.
Gli acquisti di beni da operatori economici di San Marino possono essere documentati con fattura emessa dal fornitore recante l'addebito dell'IVA oppure mediante autofattura emessa dal cessionario stabilito in Italia (art. 16 del DM 24.12.93). In entrambi i casi i dati costituiranno oggetto di comunicazione nel c.d. "esterometro", al pari delle altre operazioni con soggetti non stabiliti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2019 - "Operazioni con San Marino tra e-fattura ed esterometro" - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego