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Data Titolo Sezione Autore
22/09/2015 La suddivisione dei costi nel quadro RE e nel quadro G degli studi di settore S.M.Perego
20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/07/2015 Dal 1.1.2017 obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto e soggetti assimilati S.M.Perego
21/07/2015 Sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
24/07/2015 Ancora una proroga per il pagamento dell’IMU sui terreni agricoli S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego

Records 671 to 680 of 2397
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Titolo: Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro   Data : 22/02/2019
 Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro
Le cessioni di beni nei confronti di operatori economici stabiliti a San Marino, in regime di non imponibilità IVA ex art. 71 del DPR 633/72, richiedono l'emissione della fattura in quadruplice copia (artt. 1 e 3 del DM 24.12.93).
Di queste copie una è restituita al fornitore munita del timbro a secco apposto dall'Ufficio di San Marino ed è condizione necessaria per il regime di non imponibilità (art. 4 del DM 24.12.93).
È, quindi, dovuta la presentazione del c.d. "esterometro" (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015) per trasmettere anche i dati relativi a queste operazioni.
Gli acquisti di beni da operatori economici di San Marino possono essere documentati con fattura emessa dal fornitore recante l'addebito dell'IVA oppure mediante autofattura emessa dal cessionario stabilito in Italia (art. 16 del DM 24.12.93). In entrambi i casi i dati costituiranno oggetto di comunicazione nel c.d. "esterometro", al pari delle altre operazioni con soggetti non stabiliti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2019 - "Operazioni con San Marino tra e-fattura ed esterometro" - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego