Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
08/02/2016 Quali beni materiali scontano la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione S.M.Perego
26/01/2016 Nuovi adempimenti per chi abbandona il regime dei minimi S.M.Perego
21/01/2016 Dall’1.1.2016 per la CIGO sono competenti le strutture territoriali dell’INPS S.M.Perego
21/01/2016 Come effettuare l’accesso al regime forfetario per il 2016 S.M.Perego
21/01/2016 Ancora sulla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Nessuna proroga S.M.Perego

Records 781 to 790 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro   Data : 22/02/2019
 Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro
Le cessioni di beni nei confronti di operatori economici stabiliti a San Marino, in regime di non imponibilità IVA ex art. 71 del DPR 633/72, richiedono l'emissione della fattura in quadruplice copia (artt. 1 e 3 del DM 24.12.93).
Di queste copie una è restituita al fornitore munita del timbro a secco apposto dall'Ufficio di San Marino ed è condizione necessaria per il regime di non imponibilità (art. 4 del DM 24.12.93).
È, quindi, dovuta la presentazione del c.d. "esterometro" (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015) per trasmettere anche i dati relativi a queste operazioni.
Gli acquisti di beni da operatori economici di San Marino possono essere documentati con fattura emessa dal fornitore recante l'addebito dell'IVA oppure mediante autofattura emessa dal cessionario stabilito in Italia (art. 16 del DM 24.12.93). In entrambi i casi i dati costituiranno oggetto di comunicazione nel c.d. "esterometro", al pari delle altre operazioni con soggetti non stabiliti.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 22.2.2019 - "Operazioni con San Marino tra e-fattura ed esterometro" - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego