I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro
Nella risposta interpello Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n. 67 è stato chiarito, fra l'altro, che un soggetto non stabilito in Italia, ma ivi identificato ai fini IVA mediante un rappresentante fiscale:
- non è obbligato ad accreditarsi presso il Sistema di Interscambio, in quanto non rientra fra i soggetti destinatari degli obblighi di fatturazione elettronica;
- non è tenuto a presentare la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere c.d. esterometro (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015);
- può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA "sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito" in Italia.
Richiamando l'art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, con la FAQ Agenzia delle Entrate 26.2.2019 è stato precisato che il divieto di emissione della fattura in formato elettronico previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento "alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria" (art. 10-bis del DL 119/2018), riguarda anche i soggetti non tenuti a detto invio, per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Fonte: Risposta interpello Agenzia Entrate 26.2.2019 n. 67 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.2.2019 - "Identificati ai fini IVA non obbligati a fattura elettronica ed esterometro" - Bilancini – Gazzera
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