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12/03/2019 Comunicazioni ENEA per il 2019 S.M.Perego
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30/01/2017 Con distinti provvedimenti definite le trasmissioni dei dati utili per le precompilate S.M.Perego
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25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
22/03/2017 Con il DL 8/2017 in arrivo la proroga del termine per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
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Titolo: I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro   Data : 27/02/2019
 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro
Nella risposta interpello Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n. 67 è stato chiarito, fra l'altro, che un soggetto non stabilito in Italia, ma ivi identificato ai fini IVA mediante un rappresentante fiscale:
- non è obbligato ad accreditarsi presso il Sistema di Interscambio, in quanto non rientra fra i soggetti destinatari degli obblighi di fatturazione elettronica;
- non è tenuto a presentare la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere c.d. esterometro (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015);
- può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA "sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito" in Italia.
Richiamando l'art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, con la FAQ Agenzia delle Entrate 26.2.2019 è stato precisato che il divieto di emissione della fattura in formato elettronico previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento "alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria" (art. 10-bis del DL 119/2018), riguarda anche i soggetti non tenuti a detto invio, per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Fonte: Risposta interpello Agenzia Entrate 26.2.2019 n. 67 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.2.2019 - "Identificati ai fini IVA non obbligati a fattura elettronica ed esterometro" - Bilancini – Gazzera

Sezione:   Autore : S.M.Perego