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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
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Titolo: I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro   Data : 27/02/2019
 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro
Nella risposta interpello Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n. 67 è stato chiarito, fra l'altro, che un soggetto non stabilito in Italia, ma ivi identificato ai fini IVA mediante un rappresentante fiscale:
- non è obbligato ad accreditarsi presso il Sistema di Interscambio, in quanto non rientra fra i soggetti destinatari degli obblighi di fatturazione elettronica;
- non è tenuto a presentare la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere c.d. esterometro (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015);
- può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA "sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito" in Italia.
Richiamando l'art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, con la FAQ Agenzia delle Entrate 26.2.2019 è stato precisato che il divieto di emissione della fattura in formato elettronico previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento "alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria" (art. 10-bis del DL 119/2018), riguarda anche i soggetti non tenuti a detto invio, per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Fonte: Risposta interpello Agenzia Entrate 26.2.2019 n. 67 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.2.2019 - "Identificati ai fini IVA non obbligati a fattura elettronica ed esterometro" - Bilancini – Gazzera

Sezione:   Autore : S.M.Perego