Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
16/11/2016 Anche ai tributaristi, di cui alla L. 4/2013, estesa la rappresentanza del contribuente presso gli uffici S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
27/06/2016 Anche gli interventi sui giardini danno diritto alla detrazione del 50% S.M.Perego
27/10/2017 Anche i conviventi di fatto rientrano nell’impresa familiare S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
14/06/2016 Anche i forfetari sono chiamati al versamento degli acconti S.M.Perego
28/09/2016 Anche i marchi in corso di registrazione ammissibili al Patent box S.M.Perego
03/11/2015 Anche i minimi e i forfettari compilano lo spesometro S.M.Perego
12/05/2016 Anche i piccoli orticelli scontano l’IMU S.M.Perego

Records 171 to 180 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Autoliquidazione INAIL – Alcuni chiarimenti per chi ha cessato l’attività   Data : 27/02/2019
 Autoliquidazione INAIL – Alcuni chiarimenti per chi ha cessato l’attività
La L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha ridotto le tariffe dei premi INAIL e rinviato alcuni termini per l'autoliquidazione 2018/2019.
Conseguentemente, la nota INAIL 22.2.2019 n. 2836 ha fornito indicazioni circa i termini per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 e nel 2019 dalle aziende cessate a dicembre 2018 e a gennaio/ febbraio 2019.
Nello specifico, le imprese cessate a dicembre 2018 sono tenute a:
- procedere con l'autoliquidazione in base ai tassi già comunicati dall'INAIL nel 2018;
- effettuare le denunce delle retribuzioni corrisposte nel 2018, contestualmente all'autoliquidazione del premio, entro il 16 del secondo mese successivo alla cessazione dell'attività (art. 28 co. 4 del DPR 1124/65).
Invece, le imprese cessate a gennaio o febbraio 2019 devono:
- calcolare la regolazione per l'anno 2018 applicando i tassi 2018 alle retribuzioni effettivamente corrisposte nel medesimo anno (da comunicare entro il 16.5.2019);
- procedere con il calcolo del premio anticipato per il 2019, da effettuare sui nuovi tassi e basi di calcolo che l'INAIL dovrà comunicare entro il 31.3.2019, dopo aver presentato, entro il 16.5.2019, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte;
- effettuare la regolazione 2019, applicando i tassi resi disponibili dall'INAIL entro il 31.3.2019 alle retribuzioni effettive corrisposte nel 2019 fino alla data di cessazione dell'attività (da comunicare entro il 16.5.2019).
Fonte: Nota INAIL 22.2.2019 n. 2836 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.2.2019 - "Denuncia delle retribuzioni entro il 16 maggio per le imprese cessate nel 2019" - Tombari

Sezione:   Autore : S.M.Perego