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Data Titolo Sezione Autore
08/03/2017 Dall’1.1.2017 GE.RI.CO sostituito dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) S..Perego
08/03/2017 Spese compensate di giudizio se si richiede la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
21/11/2016 Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
08/03/2017 Gli Ebook sono soggetti ad aliquota IVA ordinaria S.M.Perego
08/03/2017 L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile S.M.Perego
08/03/2017 Voucher - Nuove caselle di posta elettronica attive dal 7.3.2017 S.M.Perego
09/03/2017 Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) S.M.Perego
06/03/2017 Al via i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti esteri non dichiarati S.M.Perego
17/02/2017 Nessuna comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti per il 2016 S.M.Perego

Records 1711 to 1720 of 2397
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Titolo: Autoliquidazione INAIL – Alcuni chiarimenti per chi ha cessato l’attività   Data : 27/02/2019
 Autoliquidazione INAIL – Alcuni chiarimenti per chi ha cessato l’attività
La L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha ridotto le tariffe dei premi INAIL e rinviato alcuni termini per l'autoliquidazione 2018/2019.
Conseguentemente, la nota INAIL 22.2.2019 n. 2836 ha fornito indicazioni circa i termini per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 e nel 2019 dalle aziende cessate a dicembre 2018 e a gennaio/ febbraio 2019.
Nello specifico, le imprese cessate a dicembre 2018 sono tenute a:
- procedere con l'autoliquidazione in base ai tassi già comunicati dall'INAIL nel 2018;
- effettuare le denunce delle retribuzioni corrisposte nel 2018, contestualmente all'autoliquidazione del premio, entro il 16 del secondo mese successivo alla cessazione dell'attività (art. 28 co. 4 del DPR 1124/65).
Invece, le imprese cessate a gennaio o febbraio 2019 devono:
- calcolare la regolazione per l'anno 2018 applicando i tassi 2018 alle retribuzioni effettivamente corrisposte nel medesimo anno (da comunicare entro il 16.5.2019);
- procedere con il calcolo del premio anticipato per il 2019, da effettuare sui nuovi tassi e basi di calcolo che l'INAIL dovrà comunicare entro il 31.3.2019, dopo aver presentato, entro il 16.5.2019, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte;
- effettuare la regolazione 2019, applicando i tassi resi disponibili dall'INAIL entro il 31.3.2019 alle retribuzioni effettive corrisposte nel 2019 fino alla data di cessazione dell'attività (da comunicare entro il 16.5.2019).
Fonte: Nota INAIL 22.2.2019 n. 2836 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.2.2019 - "Denuncia delle retribuzioni entro il 16 maggio per le imprese cessate nel 2019" - Tombari

Sezione:   Autore : S.M.Perego